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Per le specie foraggere sono considerate appartenenti alla categoria di base di cui al precedente articolo 7 le sementi di varieta' locali iscritte come tali nel registro delle varieta' prodotte nella zona delimitata dal registro stesso. Le sementi medesime sono sottoposte al controllo ufficiale e certificate.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 14 marzo 2021
