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((Presso l'istituto dei registri di varieta' dei prodotti sementieri e' costituito un comitato tecnico-scientifico che esercita funzioni di consulenza per l'attivita' dell'istituto medesimo)). Esso e' composto: dal direttore dell'istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri, che lo presiede e da: un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la orticoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture industriali; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la floricultura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la viticoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la olivicoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la agrumicoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale di patologia vegetale; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura; ((tre tecnici agricoli delle regioni)). ((I rappresentanti degli istituti sperimentali sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti i direttori degli istituti medesimi, e durano in carica tre anni. Le funzioni di segretario del comitato tecnico-scientifico saranno svolte da un funzionario dell'istituto dei registri di varieta' dei prodotti sementieri. Il rimborso delle spese di viaggio dei componenti il comitato tecnico-scientifico e la diaria corrispondente alla loro qualifica sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste)).
Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 14 marzo 2021
