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Ai fini dell'applicazione della presente legge il servizio di analisi dei prodotti sementieri e' affidato ai laboratori di analisi che verranno indicati nel regolamento di esecuzione. L'esecuzione delle analisi ai fini della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti sementieri e' altresi' affidata agli istituti all'uopo autorizzati in applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 14 marzo 2021
