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Avverso il diniego di rilascio della licenza e' ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, il ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 11 giugno 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art3 · fonte su Normattiva