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I miscugli di sementi foraggere di cui facciano parte sementi di generi e specie elencati negli allegati numeri 1 e 2 possono essere commercializzati anche se comprendono sementi di altri generi e specie non elencati in detti allegati. I componenti di generi e specie compresi nei menzionati allegati devono provenire da partite di sementi conformi ai prescritti requisiti di commercializzazione.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 14 marzo 2021
