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I produttori di sementi e di materiali di moltiplicazione appartenenti alla categoria di base ai sensi del successivo articolo 7 sono tenuti, nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, a denunciare all'Istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri, di cui al successivo articolo 26, le coltivazioni istituite per la produzione di sementi e materiali di base.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 14 marzo 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art4 · fonte su Normattiva