Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1971 al 14 marzo 2021. Leggi il testo vigente →
Ai fini dell'applicazione della presente legge, i prodotti sementieri sono distinti nei seguenti gruppi:
- 1)sementi per colture erbacee da pieno campo, escluse quelle di cui al numero 2);
- 2)sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore;
- 3)sementi di piante agrarie arboree ed arbustive;
- 4)materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili;
- 5)miscugli. Il regolamento di esecuzione della presente legge indichera' le specie che appartengono a ciascuno dei primi quattro gruppi.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 14 marzo 2021
