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Ai fini dell'applicazione della presente legge, i prodotti sementieri sono distinti nei seguenti gruppi:

  • 1)sementi per colture erbacee da pieno campo, escluse quelle di cui al numero 2);
  • 2)sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore;
  • 3)sementi di piante agrarie arboree ed arbustive;
  • 4)materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili;
  • 5)miscugli. Il regolamento di esecuzione della presente legge indichera' le specie che appartengono a ciascuno dei primi quattro gruppi.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 14 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art6 · fonte su Normattiva