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Le sementi di piante agrarie arboree ed arbustive si suddividono nelle due seguenti categorie: 1ª categoria: originaria; 2ª categoria: commerciale. I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

  • a)categoria originaria. - Le sementi debbono avere origine da piante coltivate o selvatiche bene identificate e provenienti da zona definita;
  • b)categoria commerciale. - Le sementi debbono avere provenienza determinata almeno in quanto a regione o provincia di coltivazione.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 14 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art8 · fonte del testo