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L'esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale e', per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.
Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944
