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[1]Le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi di cui all'articolo 4 ed alla disciplina degli iscritti, previste dalle vigenti leggi e regolamenti professionali, sono esercitate nell'ambito di ciascun distretto di Corte di appello, per tutti gli elenchi, da una Commissione distrettuale.

[2]Essa ha sede presso la Corte di appello, e' presieduta dal primo presidente della Corte medesima, o da un magistrato della Corte, da lui delegato ed e' composta di sei membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici e per le corporazioni, nonche' dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1054~art12 · fonte del testo

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