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I componenti della Commissione di cui all'articolo precedente sono nominati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.
Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944
