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[1]La Commissione distrettuale verifica le domande di cui all'articolo 8 e, ove ricorrano le condizioni richieste dalla presente legge, delibera la iscrizione del professionista nel rispettivo elenco speciale.
[2]Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento di almeno quattro componenti.
[3]Le deliberazioni della Commissione sono motivate; vengono prese a Maggioranza di voti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente. Esse sono notificate, nel termine di 15 giorni, agli interessati ed al procuratore generale presso la Corte di appello, nonche' al Prefetto, qualora riguardino esercenti le professioni sanitarie.
Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944
