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[1]La Commissione puo' applicare sanzioni disciplinari:

[2]1° per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell'elenco speciale commessi nell'esercizio della professione;

[3]2° per motivi di manifesta indegnita' morale e politica.

[4]Le sanzioni disciplinari sono:

  • a)censura;
  • b)sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
  • c)cancellazione dall'elenco.

[5]I provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati all'interessato per mezzo di ufficiale giudiziario.

[6]L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare puo' essere promossa dalla Commissione su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio in seguito a deliberazione della Commissione ad iniziativa di uno o piu' membri.

[7]I fatti addebitati devono essere contestati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la presentazione della giustificazioni.

Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1054~art18 · fonte del testo

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