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[1]La Commissione puo' applicare sanzioni disciplinari:
[2]1° per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell'elenco speciale commessi nell'esercizio della professione;
[3]2° per motivi di manifesta indegnita' morale e politica.
[4]Le sanzioni disciplinari sono:
- a)censura;
- b)sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
- c)cancellazione dall'elenco.
[5]I provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati all'interessato per mezzo di ufficiale giudiziario.
[6]L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare puo' essere promossa dalla Commissione su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio in seguito a deliberazione della Commissione ad iniziativa di uno o piu' membri.
[7]I fatti addebitati devono essere contestati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la presentazione della giustificazioni.
Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944
