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[1]La cancellazione dall'elenco speciale, oltre che per motivi disciplinari, puo' essere pronunciata dalla Commissione, su domanda dell'interessato. Puo' essere promossa d'ufficio su richiesta del procuratore generale della Corte di appello nel caso:
- a)di perdita della cittadinanza;
- b)di trasferimento dell'iscritto in altro elenco;
- c)di trasferimento dell'iscritto all'estero.
[2]Contro la pronuncia della Commissione e' sempre ammesso ricorso a norma dell'art. 15.
Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944
