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[1]Ai cittadini italiani di razza ebraica e' vietato l'esercizio della professione di notaro.
[2]Ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminati e' vietato l'esercizio della professione di giornalista.
[3]Per quanto riguarda la professione di insegnante privato, rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 del decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.
Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944
