Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944. Leggi il testo vigente →
[1]La condanna o l'applicazione di una delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, importano la cancellazione dall'elenco speciale.
[2]L'iscritto che si trovi sottoposto a procedimento penale, ovvero deferito per l'applicazione di una delle misure di cui al comma precedente, puo' essere sospeso dall'esercizio della professione.
[3]La sospensione ha sempre luogo quando e' emesso mandato di cattura e fino alla sua revoca.
Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944
