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I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell'art. 32 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, approvato con Regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, e, s'e vi sono gia' iscritti, ne sono cancellati.
Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944
