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[1]L'esercizio delle attivita' professionali vietate dall'art. 21 punito ai sensi dell'art. 348 del Codice penale.

[2]La trasgressione alle disposizioni di cui all'art. 25 importa la cancellazione, secondo i casi, dagli albi professionali, dagli elenchi aggiunti, ovvero dagli elenchi speciali.

Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1054~art26 · fonte del testo

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