Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944. Leggi il testo vigente →
[1]I cittadini italiani di razza ebraica possono continuare l'esercizio della professione senza limitazioni fino alla cancellazione dall'albo.
[2]Avvenuta la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la iscrizione nell'elenco speciale, non potranno esercitare alcuna attivita' professionale.
[3]Con la cancellazione deve essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi prestazione professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica.
[4]E' tuttavia in facolta' del cliente non appartenente alla razza ebraica di revocare al professionista di razza ebraica non discriminato l'incarico conferitogli, anche prima della cancellazione dall'albo.
Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944
