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I cittadini italiani di razza ebraica, ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari o superiori in virtu' dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nonche' tutti coloro che, conseguito il titolo accademico, non abbiano ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale, a norma delle leggi e regolamenti vigenti, ove sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti per l'iscrizione negli albi, nonche' dalla presente legge, potranno ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali.

Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1054~art28 · fonte del testo

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