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[1]I notari di razza ebraica, dispensati dall'esercizio a norma della presente legge, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge da parte della Cassa nazionale del notariato.
[2]In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto e' concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli altri casi, e' concessa una indennita' di lire mille per ciascun anno di servizio.
Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944
