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[1]I cittadini italiani di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in «elenchi aggiunti», da istituirsi in appendice agli albi professionali, e potranno continuare nell'esercizio della professione, a norma delle vigenti disposizioni, salve le limitazioni previste dalla presente legge.

[2]Sono altresi' istituiti, in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali, elenchi aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati.

[3]Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali.

Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1054~art3 · fonte del testo

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