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[1]Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati, che cessano dall'impiego per effetto della presente legge, verra' corrisposto dal datore di lavoro l'indennita' di licenziamento prevista dal contratto collettivo di lavoro giornalistico per il caso di risoluzione del rapporto d'impiego per motivi estranei alla volonta' dei giornalista.

[2]L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Arnaldo Mussolini» provvedera' alla cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti, alla liquidazione del fondo di previdenza costituito a loro nome e al trasferimento, al nome dei medesimi, della proprieta' della polizza di assicurazione sulla vita, contratta dall'Istituto i presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1054~art30 · fonte del testo

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