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Il Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato ad emanare le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali, per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 12 e 15.
Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944
