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[1]Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l'attuazione della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 29 giugno 1939-XVII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - STARACE - SOLMI - DI REVEL - COBOLLI-GIGLI - ROSSONI - LANTINI - ALFIERI

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1054~art35 · fonte del testo

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