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I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i quali esercitino una delle professioni indicate nell'art. 1, esclusa quella di giornalista, potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del capo II della presente legge, e potranno continuare nell'esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.

Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1054~art4 · fonte del testo

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