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[1]Gli iscritti negli elenchi speciali professionali previsti dall'art. 4 cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute, e non possono essere da queste rappresentati.

[2]Tuttavia si applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.

Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1054~art5 · fonte del testo

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