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[1]E' fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all'art. 23 di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica, entro il termine di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, agli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli.

[2]I trasgressori sono puniti con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda sino a lire tremila.

[3]La denunzia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per l'accertamento della razza ai sensi dell'art. 26 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

[4]Il reato sara' dichiarato estinto se il ricorso di cui al terzo comma, sia deciso con la dichiarazione di non appartenenza del ricorrente alla razza ebraica.

[5]Ove la denunzia non sia effettuata, gli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno d'ufficio all'accertamento.

[6]La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai predetti organi non oltre il febbraio 1940-XVIII, ma ha effetto alla scadenza di detto termine.

[7]La deliberazione e' notificata agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario, e con le forme della notificazione della citazione.

Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1054~art6 · fonte del testo

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