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[1]Per ogni circoscrizione di Corte di appello sono istituiti, presso la Corte medesima, gli elenchi speciali per le singole professioni previsti dall'art. Nessuno puo' essere iscritto contemporaneamente in piu' di un elenco per la stessa professione; su domanda dell'interessato e' ammesso tuttavia il trasferimento da un elenco distrettuale all'altro.
[2]Il trasferimento non interrompe il corso dell'anzianita' di iscrizione.
Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944
