Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944. Leggi il testo vigente →
I cittadini italiani di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, esclusa quella di giornalista, e che intendano ottenere l'iscrizione nel rispettivo elenco speciale, dovranno farne domanda al primo presidente della Corte di appello del distretto in cui abbiano la residenza nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 2 agosto 1939 al 9 febbraio 1944
