Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
Art. 13 — Espulsione a titolo di misura di sicurezza
Fuori dei casi previsti dal Codice penale, il giudice puo' ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del Codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
Testo vigente dal 12 marzo 1998
