Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Art. 14 — Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione

Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 11, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del Codice penale ne' le cause ostative indicate nell'articolo 12, comma 1, della presente legge, puo' sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. L'espulsione e' eseguita dal questore anche se la sentenza non e' irrevocabile, secondo le modalita' di cui all'articolo 11, comma 4.

Testo vigente dal 12 marzo 1998

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 369/1999

    Questione infondata
    28 luglio 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 27, commi secondo e terzo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, l. 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora sostituito dalla norma, di contenuto analogo, di cui all'art. 15 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - che consente al giudice di espellere lo straniero extracomunitario condannato a pena detentiva non superiore a due anni, sempre che essa non debba essere sospesa - in quanto le censure formulate dal giudice 'a quò muovono dall'erroneo presupposto interpretativo che l'espulsione costituisca una vera e propria sanzione sostitutiva, mentre essa, pur se disposta dal giudice in sostituzione di una pena detentiva, deve qualificarsi come misura amministrativa, si' che, una volta chiarita la natura non penale della misura, risultano non pertinenti i profili di illegittimità costituzionale prospettati. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art14 · fonte su Normattiva