Art. 46 — Abrogazioni
[1]Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a)l'articolo 151 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
- b)l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
- c)l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
- d)l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
- e)gli articoli 2 e seguenti del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
- f)l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50 g)
[2]l'articolo 116 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. All'articolo 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono soppresse le parole: ", sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo".
Testo vigente dal 12 marzo 1998
