Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Art. 47 — Testo unico - Disposizioni correttive

[1]Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate fra loro e con le norme della presente legge, con le modifiche a tal fine necessarie:

  • a)le disposizioni vigenti in materia di stranieri non incompatibili con le disposizioni della presente legge contenute nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 b)

[2]le disposizioni della legge 30 dicembre 1986 n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della presente legge. II Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione. Con le medesime modalita' saranno inoltre armonizzate con le disposizioni della presente legge le altre disposizioni di legge riguardanti la condizione giuridica dello straniero. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi I e 2, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.

Testo vigente dal 12 marzo 1998

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 78/2001

    Questione infondata
    23 marzo 2001

    Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113 (Disposizioni correttiv…

    Art. 27 cost. · Art. 240 c.p. · Art. 444 c.p.p. · Art. 12 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art47 · fonte su Normattiva