Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80

Art. 15 — Delega per il coordinamento degli incentivi nazionali e meridionali

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Il Governo della Repubblica, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 2, e' delegato ad emanare su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni occorrenti per unificare e riordinare la disciplina vigente in materia di credito agevolato per il settore industriale, con esclusione di quello relativo alla riorganizzazione, ricostruzione e riconversione, anche coordinando gli incentivi industriali in vigore per altri territori e per specifici settori con gli incentivi previsti per le iniziative industriali nel Mezzogiorno e modificando a tal fine le norme vigenti sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)costituzione di un fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, destinato nella misura del 65 per cento ai territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 e nella misura del 35 per cento al restante territorio nazionale, con stanziamenti iscritti in separati capitoli del bilancio dello Stato; concessione del contributo in conto interessi sulla base rispettivamente delle norme del suddetto testo unico e della legge 6 ottobre 1971, n. 853, per i territori meridionali e della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni per il restante territorio nazionale, apportando anche, nell'ambito delle rispettive procedure, le modifiche necessarie a rendere piu' sollecita l'erogazione;
  • b)riserva del credito agevolato alle sole imprese con capitale investito non superiore a 7 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento per nuove iniziative, ampliamenti e ammodernamenti non superiore a 5 miliardi di lire, nelle zone di cui alla lettera f); alle sole imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento per nuove iniziative, ampliamenti e ammodernamenti non superiore a 3 miliardi di lire nelle zone di cui alla lettera g); alle sole imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento, limitatamente agli ammodernamenti, non superiore a 2 miliardi di lire nelle zone di cui alla lettera h); relativamente alle iniziative localizzate nel Mezzogiorno, ivi compresi i centri di ricerca di cui all'articolo 13, con riserva del credito agevolato alle imprese, quale che sia la loro dimensione in termini di capitale investito, che realizzino nuovi stabilimenti con investimenti fissi non superiori a 15 miliardi o programmi di ampliamento o di ammodernamento di stabilimenti preesistenti, fino alla concorrenza di un investimento complessivo di 15 miliardi. I complessi industriali articolati in piu' stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini delle misure di agevolazioni, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune, ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo;
  • c)attribuzione al CIPE e, per quanto di competenza al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, della definizione delle direttive, dei criteri e delle modalita' per la concessione del credito agevolato, nonche' della definizione delle procedure per assicurare sia la massima snellezza e rapidita', sia il coordinamento tra la concessione del contributo in conto interessi e del contributo di cui all'articolo 10 della presente legge, per le imprese ubicate nei territori meridionali, anche mediante la fissazione della documentazione necessaria e la indicazione di termini per il compimento dei singoli atti;
  • d)concessione del credito agevolato a tassi di interesse che saranno fissati in percentuale rispetto al tasso di riferimento e nella misura prevista dalle successive lettere del presente comma. Il tasso di riferimento sara' determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le variazioni del tasso di riferimento saranno determinate automaticamente con riferimento al variare del costo di provvista dei fondi da parte degli istituti di credito a medio termine, secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
  • e)per le iniziative localizzate nei territori meridionali indicati dall'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, il tasso annuo di interesse comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, e' fissato nella misura del 30 per cento rispetto al tasso di riferimento; la misura del finanziamento a tasso agevolato sara' pari al 40 per cento dell'investimento globale; in ogni caso la somma percepita dall'imprenditore a titolo di finanziamento agevolato per investimenti fissi e di contributo previsto dal precedente articolo 10 non dovra' superare la misura del 70 per cento degli investimenti fissi. Detta aliquota massima e' aumentabile solo per le maggiorazioni previste dai commi quarto e quinto dell'articolo 10;
  • f)per le iniziative di cui alla precedente lettera b) ubicate nelle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio in aree, da determinare anche con riferimento ai programmi di assetto territoriale predisposti dalle regioni interessate, che risultino insufficientemente sviluppate in base al tasso di emigrazione, al tasso di popolazione attiva occupata ed al rapporto fra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT, il tasso di interesse sara' fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento e la quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato sara' pari al 60 per cento dell'investimento globale;
  • g)per le iniziative di cui alla precedente lettera b) ubicate nel rimanente territorio nazionale, nelle aree, da determinare anche in riferimento ai programmi di assetto territoriale predisposti dalle regioni interessate, che risultino insufficientemente sviluppate in base al tasso di emigrazione e al tasso di popolazione attiva occupata ed al rapporto fra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT, il tasso di interesse sara' fissato nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento e la quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato e' pari al 60 per cento dell'investimento globale;
  • h)concessione di finanziamento agevolato alle iniziative di cui alla lettera b), ubicate nelle altre province del territorio nazionale ad un tasso di interesse pari al 60 per cento del tasso di riferimento e ad una quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato pari al 50 per cento dell'investimento globale;
  • i)le spese ammissibili al finanziamento dovranno comprendere il terreno, le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, nonche' le scorte di materie prime e di semilavorati nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguato alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attivita' dell'impresa. La durata massima dei finanziamenti agevolati sara' fissata in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e preammortamento non superiori a tre anni; per i nuovi impianti ubicati nei territori meridionali la durata massima dei finanziamenti e' elevata a 15 anni comprensivi del periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a cinque anni;
  • l)le altre agevolazioni creditizie dell'industria che potranno essere elaborate con successive leggi dovranno tener conto delle esigenze di unificazione del sistema nazionale di credito agevolato ed assicurare un congruo differenziale per il Mezzogiorno. Saranno altresi' previste, anche in relazione allo snellimento delle procedure di cui alla lettera c) del presente articolo, apposite norme per eventuali operazioni di prefinanziamento a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni. Sara' inoltre previsto che per i progetti di investimenti realizzati nei territori non meridionali dalle societa' o dalle imprese di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, la concessione delle predette agevolazioni sia subordinata all'autorizzazione prevista dal menzionato articolo, anche per i progetti di importo inferiore ai 7 miliardi di lire. Sara' infine previsto che il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, possa, con proprio decreto, in caso di eccezionale variazione in aumento del tasso di riferimento, modificare la misura del tasso di interesse agevolato rispetto a quelle fissate dalle lettere di cui al primo comma, ferma restando la proporzione tra le diverse zone. Resta confermata la facolta' di concedere agli istituti meridionali di credito a medio termine, di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, il contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie, limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie. Fino all'emanazione dei decreti delegati di cui al presente articolo restano in vigore le disposizioni sul credito agevolato a favore delle iniziative industriali contenute nelle leggi 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, nella legge 6 ottobre 1971, n. 853, e nel testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1976 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 ottobre 1977 per la stipulazione dei relativi contratti. Ai fini della costituzione del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, di cui al precedente primo comma, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 3.200 miliardi, che sara' iscritta in appositi capitoli del bilancio dello Stato a partire dall'anno 1976, secondo quote annuali determinate con i decreti delegati di cui al presente articolo. La quota dell'anno 1976 resta determinata in lire 20 miliardi. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede quanto a lire 20 miliardi - relative all'anno 1976 - con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e, quanto al restante importo, anche mediante operazioni di ricorso al mercato che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare nelle forme e modalita' stabilite nei decreti delegati medesimi. Al fondo nazionale anzidetto sono attribuite le somme disponibili, alla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 8 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1976-05-02;183~art15 · fonte su Normattiva