Art. 19 — Norme finali e finanziarie
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A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli interventi straordinari della Cassa per il Mezzogiorno previsti dagli articoli 125, 126 e 127 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. I commi ventiquattro, venticinque e ventisei dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono soppressi. Alla concessione del contributo di cui al secondo comma dell'articolo 10 si provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonoma di credito dell'ENAPI, il cui consiglio di amministrazione e' integrato dagli assessori delle regioni meridionali delegati per l'artigianato. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI e' autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta sezione e' istituito un fondo di dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'articolo 22 della presente legge. Le regioni meridionali possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanziamento di cui al precedente articolo 7. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI e' autorizzata a compiere le operazioni previste dall'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La Cassa e' autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione autonoma di credito dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Medio credito centrale o comunque gia' agevolati, il contributo in conto interessi previsto all'articolo 101 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. Per la realizzazione di un programma straordinario di interventi a favore delle universita' meridionali e' destinata la somma di 200 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'articolo 22 della presente legge. Tale somma sara' ripartita, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal CIPE che fissera' altresi' i criteri e le modalita' per l'impiego della somma medesima. Gli istituti meridionali di credito a medio termine di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, sono espressamente abilitati ad operare, oltre che a favore della media e piccola industria, anche a favore di imprese industriali di maggiori dimensioni nell'area di competenza. Tuttavia, i mezzi utilizzati devono essere riservati almeno per il 60 per cento degli impieghi a favore della media e piccola industria. Gli istituti anzidetti sono espressamente autorizzati altresi' ad operare, oltre che a tasso agevolato, anche per concedere finanziamenti industriali a medio termine a tasso di mercato.
Testo in vigore dal 8 maggio 1976 al 22 dicembre 2008
