Art. 20 — Norme concernenti i prestiti esteri
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I prestiti contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno con la Banca europea per gli investimenti (BEI) non sono soggetti all'approvazione di cui all'articolo 25 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e sono garantiti dallo Stato alle condizioni e con le modalita' da stabilirsi con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la BEI. Fino alla stipulazione di tale convenzione anche per i prestiti della BEI continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 25 de testo unico medesimo. Ferme restando le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26, nonche' dell'articolo 27 del testo unico citato, la garanzia dello Stato sui prestiti concessi dalla BEI si estende a tutte le obbligazioni di natura pecuniaria assunte dalla Cassa per il Mezzogiorno. Il ricavo dei prestiti che la Cassa ha contratto con la BEI puo' essere utilizzato per il finanziamento diretto e indiretto di iniziative da realizzare nei territori meridionali nei settori industriali, delle infrastrutture e dei servizi, nonche' per il finanziamento dei progetti speciali. La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro per il tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi, puo' contrarre prestiti con la BEI, il cui onere, per capitali ed interessi, sara' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitali ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti sara' portato a scomputo dell'assegnazione disposta in favore della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 22 della presente legge.
Testo in vigore dal 8 maggio 1976 al 22 dicembre 2008
