Art. 9 — Delega per la ristrutturazione delle attività degli enti collegati
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[1]Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, disposizioni per la ristrutturazione e il riordinamento delle attivita' attribuite dalla legislazione vigente alle societa' finanziarie Nuove iniziative per il sud, S.p.a. (INSUD), Finanziaria agricola meridionale, S.p.a. (FINAM) e Finanziaria meridionale, S.p.a. (FIME) nonche' all'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) e al Centro di formazione e studi (FORMEZ), in conformita' dei seguenti criteri:
- a)revisione delle funzioni svolte dai predetti organismi ai fini di una effettiva promozione dello sviluppo nei territori meridionali;
- b)adeguamento dei criteri di attribuzione delle funzioni medesime in relazione alle esigenze di un efficace coordinamento tra le attivita' dei predetti organismi;
- c)possibilita' di utilizzare per le attivita' di promozione e di assistenza delle iniziative produttive nel Mezzogiorno mezzi finanziari anche esteri sulla base delle direttive del programma di cui all'articolo 1;
- d)previsione di adeguati raccordi con gli interventi di competenza delle regioni;
- e)necessita' di un piu' organico coordinamento fra le attivita' svolte dai predetti organismi nel Mezzogiorno e l'attivita' svolta da organismi similari nelle restanti parti del territorio nazionale;
- f)attribuzione al CIPE delle decisioni relative ai programmi ed ai conferimenti finanziari agli organismi medesimi.
[2]Le disposizioni di cui al comma precedente sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 2 della presente legge.
Testo in vigore dal 8 maggio 1976 al 22 dicembre 2008
