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In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica e quivi stabilita a norma della legge 10 giugno 1978, n. 295, le obbligazioni derivanti dalla partecipazione ai contratti di coassicurazione regolati dalla presente legge sono trattate allo stesso modo delle obbligazioni derivanti dalla stipulazione, da parte della stessa impresa, degli altri contratti di assicurazione.

Testo in vigore dal 25 novembre 1986 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-11-11;772~art10 · fonte su Normattiva