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Le assicurazioni di cui all'articolo 1 debbono essere effettuate con contratto unico sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale. I coassicuratori debbono dare delega ad uno di essi affinche' curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni a lui demandate con la delega e a lui spettanti secondo gli usi relativi alla pratica della coassicurazione; ((...)). Tra le sue attribuzioni deve essere sempre compresa quella di determinare le condizioni di assicurazione ed il tasso di premio da applicare al contratto. ((Il coassicuratore delegatario, se stabilito nel territorio della Repubblica, e' tenuto altresi' al pagamento dell'imposta)) di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni e integrazioni, dovuta sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto secondo le disposizioni recate dalla predetta legge, salvo il suo diritto a recuperare dagli altri coassicuratori l'importo pagato per la parte afferente le quote di premio e degli accessori di pertinenza degli stessi. ((6. L'impresa stabilita in altro Stato membro della Comunita' economica europea che intenda assumere il ruolo di coassicuratore delegatario deve essere in regola con quanto previsto dall'art. 16 della direttiva CEE n. 88/357, del 22 giugno 1988, e deve altresi' nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni))
Testo in vigore dal 18 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006
