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Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica ((in regime di liberta' di stabilimento)) possono liberamente partecipare con imprese aventi la sede legale in uno Stato membro della Comunita' economica europea, anche se non stabilite in Italia, alle coassicurazioni di rischi situati fuori del territorio italiano ma all'interno del territorio della predetta Comunita', regolate dalla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 78/473 del 30 maggio 1978. ((Tuttavia, per poter assumere il ruolo di coassicuratore delegatario, le imprese stesse debbono essere abilitate all'accesso agli altri Stati membri della Comunita' economica europea ed essere in regola, nello Stato membro di ubicazione del rischio, con quanto previsto dall'art. 16 della direttiva CEE n. 88/357, del 22 giugno 1988)) Le quote assunte attraverso la partecipazione alle coassicurazioni di cui al comma 1 sono comprese nel portafoglio italiano.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006
