Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 novembre 1986 al 18 febbraio 1992. Leggi il testo vigente →

Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni sul territorio della Repubblica debbono comunicare trimestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), mediante apposito modello che sara' stabilito dallo stesso Ministero, gli estremi, ivi compresa l'indicazione degli altri coassicuratori e del Paese nel quale e' situato il rischio assicurato, di tutte le operazioni di coassicurazione poste in essere a norma della presente legge nel corso di ciascun trimestre dell'anno. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, operando, ove occorra, in accordo con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, prende tutte le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni della presente legge ed in particolare vigila affinche' la partecipazione di imprese stabilite in Italia alle coassicurazioni di cui all'articolo 1 sia effettiva, avuto riguardo anche all'entita' delle quote sottoscritte. Per le finalita' di cui al precedente comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ISVAP possono chiedere alle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea tute le informazioni ed i dati che ritengano utili. Lo stesso Ministero puo', a sua volta, fornire alle predette autorita' di vigilanza informazioni e dati riguardanti le imprese autorizzate ad esercitare nel territorio nazionale che partecipino ad operazioni di coassicurazione previste dalla presente legge. La comunicazione di informazioni e di dati effettuata in applicazione del comma 3 non costituisce violazione del segreto d'ufficio.

Testo in vigore dal 25 novembre 1986 al 18 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-11-11;772~art6 · fonte su Normattiva