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I trasferimenti verso altri Paesi membri della Comunita' economica europea di premi, di indennita' e di disponibilita' finanziarie necessarie per provvedere alla copertura di riserve tecniche, effettuati da residenti in dipendenza delle operazioni di coassicurazione previste dalla presente legge, nonche' quelli effettuati per le stesse causali dai predetti Paesi a favore di residenti, sono autorizzati in via generale. I residenti che a qualunque titolo intervengano in operazioni di coassicurazione previste dalla presente legge debbono tenere a disposizione del Ministero del commercio con l'estero e dell'Ufficio italiano dei cambi la documentazione relativa a tali operazioni ed esibirla ad ogni richiesta delle stesse autorita'.

Testo in vigore dal 25 novembre 1986 al 18 febbraio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-11-11;772~art7 · fonte su Normattiva