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La disposizione di cui all'articolo 114, terzo comma, (( lettera c))), del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, cessa di avere applicazione nei riguardi delle operazioni di coassicurazione effettuate a norma dell'articolo 1 della presente legge. In deroga a quanto previsto dal primo comma dello stesso articolo 114 del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959, e' consentita la mediazione per il collocamento all'estero in coassicurazione ai sensi della presente legge di quote di rischi situati nel territorio italiano.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-11-11;772~art9 · fonte su Normattiva