All'articolo 413 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 e' il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409".
Testo vigente dal 19 febbraio 1992
