Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 ottobre 1991 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1991 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-10-14;336~art2 · fonte del testo