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Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e sentito il Ministro dell'ambiente, determina, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nonche' nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan. La realizzazione degli impianti igienico- sanitari di cui al comma 1 e' obbligatoria, lungo le strade e autostrade, unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione ovvero di officine di assistenza meccanica ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 metri quadrati. Ogni impianto deve essere indicato da un apposito segnale stradale. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, determina, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 1. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli impianti igienico-sanitari di cui al comma 1. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire un milione.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1991 al 1 gennaio 1993
