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I campeggi e le aree attrezzate riservati alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan devono essere dotati di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan secondo le disposizioni dell'articolo 5. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate di cui al comma 1, nonche' i proprietari o gestori delle aree di servizio di cui al comma 2 dell'articolo 5, sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle auto-caravan, anche in transito, decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le tariffe per il servizio di cui al comma 2 sottostanno al regime dei prezzi concordati di cui all'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1991 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-10-14;336~art6 · fonte del testo