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Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, per quanto riguarda i residui organici e le acque chiare e luride, si applicano anche agli altri autoveicoli circolanti su strada dotati di appositi impianti interni di raccolta.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1991 al 1 gennaio 1993
