A decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, coloro che hanno diritto all'assistenza farmaceutica in virtu' di assicurazione obbligatoria sono tenuti a corrispondere una quota del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci non compresi nell'elenco dei medicinali esenti, nonche' del prezzo di vendita dei galenici officinali, nella seguente misura:

  • a)per ogni confezione di specialita' medicinale di prezzo sino a L. 1.000: L. 200;
  • b)per ogni confezione di specialita' medicinale di prezzo superiore a L. 1.000 sino a L. 3.000: L. 400;
  • c)per ogni confezione di specialita' medicinale di prezzo superiore a L. 3.000: L. 600. Le quote di cui al precedente comma in regime di assistenza diretta sono versate dagli assistiti al farmacista all'atto del prelievo del medicinale e sono escluse dal rimborso in regime di assistenza indiretta.

Testo vigente dal 26 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-05;484~art2 · fonte su Normattiva